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Aziende e società

Normative e legislazione

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: la scelta sulla località di sdoganamento è libera e la documentazione richiesta è la seguente: copia del contratto commerciale, distinta di carico, fattura commerciale.
Classificazione doganale delle merci: segue il sistema di classificazione internazionale. I dazi all’importazione variano in relazione alla categoria di prodotto importato.
Le tariffe doganali si dividono in due categorie: generali e preferenziali. E’ previsto il pagamento dell’IVA ad un tasso del 17% e di altre imposte, quali la tassa sul consumo e i dazi anti-dumping.
Restrizione delle importazioni: per determinati prodotti o categorie merceologiche possono essere richiesti determinati documenti in aggiunta alla documentazione di base.
Importazioni temporanee: in base all’art. 27 della legge generale, 4 categorie di merci sono esentate, e secondo l’articolo 30 i dazi per alcune merci possono essere temporaneamente sospesi.

Attività di investimenti ed insediamenti produttivi nel Paese

Contrattualistica:
Contratto d’agenzia: nella RPC non esiste una regolamentazione specifica che regoli il contratto di agenzia; esso viene dedotto attraverso un combinato dispositivo dalla “Legge sui contratti” del 15/3/99; l’agente viene considerato come lavoratore autonomo che presta consulenza all’impresa straniera, dietro il pagamento di una commissione stabilita dalla contrattazione tra le parti.
Contratto di licenza: il licenziatario concede al licenziante, dietro pagamento di royalties, l’uso del bene oggetto del contratto, mentre la proprietà rimane in capo al licenziatario.
E’ importante mettere in evidenza che tale contratto viene assimilato ad una rateizzazione del pagamento, con il conseguente passaggio di proprietà, e piena disponibilità del bene, in capo al licenziante una volta terminato il pagamento.
La durata ordinaria del contratto non supera i 10 anni, ma tale termine può essere derogato ed abbinati ad accordi di segretezza più lunghi del contratto di licenza.

Legislazione societaria:
Limited Liability Company: l’ammontare minimo del capitale varia in funzione del settore di attività, come è variabile il numero dei soci che va da un minimo di 2 ad un massimo di 50. Gli organi sociali sono: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Consiglio di Supervisione (obbligatorio solo per società di grandi dimensioni).
La società è tenuta all’obbligo della tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio.
Joint Stock Company: l’ammontare minimo del capitale non può essere inferiore a 984000 di ¤ per le società ordinarie e 4,9 milioni di ¤ per le società quotate. Il numero minimo di soci è 5, di cui la metà deve essere obbligatoriamente residente nella RPC. Gli organi statutari sono: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Comitato di Supervisione (obbligatorio solo per le società di grandi dimensioni). La società è sottoposta all’obbligo di tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio.
Equity Joint Venture (EJVs): società in cui vi è compartecipazione di capitale estero e di capitale cinese e il cui regime di responsabilità è paragonabile alle società di capitali. La quota minima di patrimonio fa riferimento alle regole dettate per la Limited Liability Company, con una obbligatoria partecipazione minima straniera del 25%. Gli organi sociali sono: Consiglio d’Amministrazione, Direttore Generale.
Cooperative (o contractual) Joint Venture (CJVs): le basi legislative per questo tipo di società fanno riferimento alla Equity Joint Venture.
Contractual Joint Venture Pura: entità sprovvista di personalità giuridica, la cui costituzione avviene attraverso un contratto tra le parti, dove vengono definiti i corrispondenti obblighi. Gli apporti vengono considerati come “contributi dedicati” all’attività’ imprenditoriale. L’organo sociale è rappresentato dal Comitato di Gestione.
Contractual Joint Venture Ibrida: entità dotata di personalità giuridica soggetta alle ordinarie procedure di approvazione e registrazione. Il principale organo statutario è rappresentato dal Consiglio d’Amministrazione.
Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOEs): la base legislativa fa riferimento alla Equity Joint Venture. Questo tipo di società di sola partecipazione estera, deve essere avere un’esportazione superiore al 50% e un’autosufficienza valutaria, oppure deve essere definita tecnologicamente avanzata e capace di sviluppare nuovi progetti.
Holding Companies (HCs): forma societaria costituibile sia nella forma di JVs sia in quella della WFOEs. Anche se la normativa riguardante il capitale è più ferrea, le HCs possono effettuare quelle operazioni tipicamente precluse alle JVs e alle WFOEs. La soglia minima di capitale richiesta è di 25 milioni di ¤, e il sistema di tassazione previsto non gode delle agevolazioni previste per le ordinarie FIEs. L’autorità’ competente all’approvazione del progetto è il MOFTEC.
Foreign Invested Companies Limited by Share (FICLSs): il capitale minimo richiesto per questa tipologia di società è’ di 2,9 milioni di ¤ e per godere dello status di FIE con i relativi vantaggi, è necessario che la partecipazione estera sia di almeno il 25%. La società è sottoposta alla doppia approvazione da parte del MOFTEC e del COFTEC. La normativa prevede notevoli rigidità per il conferimento del patrimonio sociale, ma concede notevoli vantaggi in materia di unanimità dei consensi del CdA e in materia di accesso alle fonti di finanziamento.
Uffici di rappresentanza: bisogna presentare prima la domanda al MOFTEC, poi al SAIC e presso il locale Tax Bureau. Tutta la documentazione deve essere tradotta in cinese. Questo ufficio può svolgere pura attività di liaison tra la casa madre ed i potenziali clienti, e non può svolgere attività commerciali dirette. E’ soggetto alla “Foreing Enterprises Income Tax”.
Filiali: la loro costituzione è regolamentata dalla Company Law del 1994. Esse sono entità sprovviste di personalità giuridica.
Le filiali possono intraprendere attività produttive e commerciali, con il vincolo che ad esse devono essere allocati fondi dalla società madre in misura proporzionale all’attività’ svolta. La responsabilità derivante dall’attività della filiale ricade direttamente sulla società straniera. Il MOFTEC approva l’apertura solamente se almeno 30 milioni di Dollari US siano stati versati dalla HC a garanzia, oppure se la stessa abbia già investito almeno in altre 10 FIEs.

Normativa per gli investimenti stranieri:
IDE: le forme di investimento in Cina sono rappresentate da:
EJVs (Equity Joint Venture), CJVs (Cooperative Joint Venture), WFOEs (Wholly Owned Foreign Enterprise), FICLSs (Foreign Investment Company Limited by Shares), HCs (Holding Company) e mercato azionario.

Brevetti e proprietà intellettuale

Brevetto di invenzione, modello di utilità e design: la legge cinese permette di brevettare le invenzioni, i modelli di utilità e di design. Le relative definizioni sono contenute nella nuova legge sui brevetti del 25 agosto 2000 e resta fermo il necessario possesso dei requisiti di novità, di inventiva e di applicazione pratica. Per la registrazione possono essere seguite due vie: la prima è la richiesta allo State Council Patents Administrative Departement, la seconda è rappresentata da un ricorso al Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti attuando l’estensione della propria invenzione nel territorio cinese. La durata della protezione è di 20 anni per i brevetti di invenzione e di 10 anni per i modelli di utilità e per i design.
Marchio: in Cina è importante registrare il proprio marchio per goderne della tutela accordata dalla legge e per tutelarsi nei confronti del principio “first-to-file”. Anche i marchi non registrati possono godere di tutela, ma solo nella materia di concorrenza sleale e delle attività comprese nella Convenzione di Parigi. Per alcune categorie di prodotti la registrazione del marchio risulta obbligatoria. E’ consigliabile registrarne anche la versione in cinese. Esistono due metodologie per la registrazione: la prima avviene attraverso la richiesta al Trademark Office di Pechino, la seconda consiste nell’estensione del marchio italiano in Cina ai sensi della Convenzione di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi del 1989.

Sistema fiscale

Imposta sul Valore Aggiunto: la legislazione fiscale corrente prevede che ogni cessione di beni o prestazione di servizi imponibili sia soggetta ad IVA. Questo vale sia per le società cinesi che per quelle a capitale interamente o in parte straniero (FIEs). Le nuove procedure adottate nel corso del 2003, prevedono che, a partire dal 1 gennaio 2004, per quanto riguarda le esportazioni, le percentuali di IVA rimborsabili siano ridotte di circa il 3% rispetto al passato. Il rimborso potrà arrivare fino al 17% a seconda del settore.
Imposte sui redditi delle persone giuridiche: l’imposta sui profitti delle imprese a partecipazione sociale straniera è pari al 30% a livello nazionale, più un 3% rappresentante imposizione locale. La base di calcolo è rappresentata dal reddito netto complessivo.
Imposta sui redditi delle persone fisiche: sono soggetti passivi di imposta i cittadini cinesi e stranieri che risiedono nel territorio della RPC da più di un anno, indipendentemente se abbiano registrato la residenza in Cina. Le aliquote sono suddivise in scaglioni e vanno da un minimo del 5% ad un massimo del 45%. Sono ammessi 78,7 ¤ di deduzione mensile per ”spese di produzione” nei confronti dei cittadini cinesi, mentre per i soggetti passivi esteri la deduzione massima prevista è di 447,26 ¤.
“Business Tax”: gravante sulla fornitura di servizi (aliquota compresa tra il 3% e il 20%), sul trasferimento di beni intangibili e sul trasferimento di proprietà immobiliare (aliquota del 5%).
Imposta sui consumi: imposta sui beni definiti di lusso che viene applicata ad una aliquota compresa tra il 5% e 45%.
Doppia imposizione: per quanto riguarda la doppia imposizione, si fa riferimento alla Convenzione Italo Cinese del 31/10/1986, ratificata il 31/10/1989.

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